Descrizione
Presso ogni Corte d’Appello si trova un apposito Albo nel quale sono inserite le persone idonee all’ufficio di Presidente di Seggio elettorale. In occasione delle consultazioni elettorali dette persone possono essere chiamate a svolgere tale funzione presso i seggi elettorali del Comune.
Requisiti per l’iscrizione:
- Cittadinanza italiana (art.20 DPR 570/1960), residenza e iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Mogoro e godimento dei diritti politici (ART.1 LEGGE 53/1990).
- Età non superiore ai 75 anni.
- Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore.
- Residenza nel Comune di Mogoro.
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 eD.P.R. 16 maggio 1960, n. 570):
- coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il limite di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La richiesta di iscrizione, indirizzata al Sindaco, redatta in carta libera e completa delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti, unitamente a copia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità, deve essere presentata, entro il 31 ottobre:
- a mano presso l’Ufficio Elettorale del Comune
- tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.mogoro.or.it
- tramite email all’indirizzo:
protocollo@comune.mogoro.or.it oppure anagrafe@comune.mogoro.or.it
Chi è già inserito nell’Albo dei Presidenti di Seggio non deve rinnovare la domanda d’iscrizione.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande (31 ottobre di ogni anno), l’Ufficiale Elettorale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall’art. 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dell’art. 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla Cancelleria della Corte d’Appello entro il 31 dicembre di ogni anno.
Si precisa che l’Ufficiale Elettorale provvede solo alla PROPOSTA di aggiornamento dell’Albo, mentre la titolarità dell’aggiornamento vero e proprio è in capo alla Corte d’Appello.
Si rimane iscritti nell’Albo dei Presidenti di seggio fino a quando non si rinuncia espressamente o vengono meno i requisiti richiesti per l’iscrizione (es. perdita capacità elettorale, emigrazione, ecc…). Gli interessati possono chiedere di essere cancellati dall’Albo presentando domanda, indirizzata alla Corte d’Appello. L’Ufficio Elettorale provvederà all’inoltro alla Corte d’Appello
Allegati
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Ultimo aggiornamento: 28 settembre 2026, 11:32