Descrizione
Il presupposto dell'imposta municipale propria (IMU) è il possesso di:
- immobili, esclusa l’abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);
- aree edificabili;
- terreni agricoli.
I soggetti passivi sono:
- il proprietario o il titolare di altro diritto reale minore (es. l’usufruttuario, il titolare del diritto di superficie, il titolare del diritto d’uso e di abitazione);
- il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare, a seguito di provvedimento di separazione/divorzio;
- il locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto;
- il concessionario di aree demaniali;
- l’amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (quali portineria e parti comuni edificio).
Il pagamento deve essere effettuato, in autoliquidazione, in due rate con scadenza: 17 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo. Il versamento può essere effettuato in acconto (50 % dell’importo dovuto) oppure in unica soluzione (100% dell’importo dovuto).
Il termine per la presentazione delle dichiarazioni per le agevolazioni è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Dal 2021 per una sola unità unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d’uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall’Italia l’IMu è applicata nella misura della metà.
Il consiglio comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/11/2023 così come rettificata dalla D. C.C. n. 4 del 08/03/2024 ha approvato le aliquote dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2024:
- 3,5 per mille: abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 0 per mille: fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 0 per mille: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 7,6 per mille: fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;
- 6 per mille: immobili di fatto utilizzati per attività produttive (attività artigianali, commerciali, industriali e fabbricati utilizzati per l'attività di libero professionista), con esclusione dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
- 4,6 per mille: unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione;
- 6 per mille: unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea collaterale di secondo grado (fratelli) che la utilizzano come abitazione principale;
- 7,6 per mille: abitazioni diverse dalla prima casa, affittate con regolare contratto, utilizzate dal soggetto locatario e dalla propria famiglia come abitazione;
- 7,6 per mille: fabbricati non utilizzati appartenenti alle categorie A10, C1 e C3;
- 9,6 per mille: fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;
- 9,6 per mille: aree fabbricabili;
- 5,0 per mille: terreni agricoli.
Il Consiglio ha inoltre stabilito nella misura di € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
Con l’adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale sono stati deliberati i nuovi valori da utilizzare come base imponibile per le aree fabbricabili ai fini del calcolo dell’IMU. La tabella riportante i nuovi valori venali è consultabile al link sottostante.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune, Sig. Melis Romeo (tel. 0783-993043).
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Ultimo aggiornamento: 30 dicembre 2024, 15:33